La priorità è dedicata al Sulcis Iglesiente. Le azioni non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cuiall’art.9 del Reg. UE 2020/852. I tipi di operazioni prospettate sonostate giudicati compatibili con il principio DNSH secondo la metodologia dello Stato membro, in analogia con gli orientamentitecnici DNSH del Dispositivoper la ripresa e la resilienza.